Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 16 maggio 2012, n. 1881
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla Associazione Nazionale Energia del Vento (Anev) affermando che, fermo restando il potere dell’AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e la insindacabilità nel merito di tali misure, le stesse devono rispettare il principio di proporzionalità e di non aggravamento, non essere dissuasive di nuovi investimenti, e non addossare agli investitori i rischi ad essi non imputabili sia della divaricazione temporale tra la realizzazione del progetto di connessione alla rete ed il rilascio dell’autorizzazione unica regionale sia del mancato rilascio di quest’ultima.