T.A.R. Lombardia, sentenza 4 aprile 2012, n. 1006
Il T.A.R. Lombardia, confermando suo precedente orientamento (adottato con sentenza del 26 maggio 2009, n. 3848), nega la competenza dei Comuni in subiecta materia. Il quadro che fa è chiarissimo: la materia dei liquami è da considerarsi estranea a quella del governo del territorio (e dunque alla competenza comunale); essendo, piuttosto, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, tale materia da ricondursi nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di esclusiva competenza statale.
Il passaggio chiave, qui ricordato dal T.A.R. è che il criterio assunto dalla nostra Corte costituzionale, in merito di competenze in ordine all’ambiente, è quello di intendere, per riservato allo Stato, il potere di fissare livelli tutela uniforme ambientale a livello nazionale, e di lasciar ferma, piuttosto, la competenza delle Regioni per l’eventuale cura di interessi, non propriamente ambientali, ma a questi funzionalmente collegati. Questo è il disegno fondamentale, che, nel settore dei liquami, è stato riprodotto dal sistema posto dalla l. 99 del 1992 (normativa specifica, espressamente fatta salva dal Codice dell’Ambiente – cfr. art. 177, comma 3); che, preoccupandosi di tutelare uniformemente a livello nazionale l’ambiente, ha demandato alle Regioni tutta una serie di attività, evidentemente confinanti con altre materie, quali, per esempio, il rilascio di autorizzazioni per la gestione dei fanghi in questione.