Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 29 marzo 2012, C-1/11

L’art. 18 del Regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti, obbliga il soggetto che organizza una spedizione di rifiuti a compilare il documento di spedizione e a trasmetterlo al destinatario della spedizione. Nel compilare alcuni campi di tale modulo, tuttavia, si rivela l’identità del produttore di rifiuti. La Società tedesca, ricorrente nella causa principale avverso alcune sanzioni comminatele per aver omesso di compilare tali campi, sosteneva che l’obbligo di svelare ai propri clienti le sue fonti di approvvigionamento violasse il proprio diritto alla tutela dei suoi segreti commerciali. La Società sosteneva che le sue fonti di approvvigionamento costituivano parte del suo bagaglio professionale di intermediario e che rivelandole avrebbe dato ai propri clienti la possibilità, di conseguenza, di mettersi direttamente in contatto con il produttore o il raccoglitore dei rifiuti. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha ritenuto che la portata dell’obbligo imposto dal Regolamento sulle spedizioni di rifiuti di compilare il riquadro in questione del documento di spedizione non potesse essere compresso in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali. Tale obbligo, di conseguenza, si applica anche agli intermediari di commercio, che organizzano una spedizione di rifiuti, che dovranno divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0001:IT:HTML