Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 aprile 2012, n. 2009
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da E.On. Produzione S.p.a. per la riforma della sentenza del Tar Lombardia 97/2009 relativa a “costi del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica”. Si trattava di un ricorso proposto in primo grado avverso la delibera 165/2006 dell’AEEG che estendeva il potere di regolazione della borsa elettrica del gestore Terna e dei provvedimenti di quest’ultima che hanno conseguentemente adattato il codice di rete.
Il giudice d’appello ha disatteso tutte le nove censure riformulate dalla ricorrente, sostanzialmente confermando quanto già era stato statuito dal Tar.