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Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2012, n.2460

di Osservatorio Energia - 11 Maggio 2012
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La sentenza ribadisce alcuni punti fermi in tema di legittimazione ad agire avverso quei provvedimenti amministrativi che autorizzino l’apertura di impianti di gestione di rifiuti o simili.

Il nocciolo della legittimazione sta, infatti, non nella vicinanza del fondo che si assume leso all’opera autorizzata, quanto nella possibilità di subire un danno da questa. La vicinitas, dunque, è criterio di selezione dei soggetti legittimati solo indirettamente: in quanto idonea a mostrare la probabilità che il soggetto in questione venga leso, nella propria sfera giuridica, dall’opera autorizzata.

Perciò, chi ricorre, deve provare, ad esempio, la riduzione del valore economico del proprio fondo, ovvero che le misure di sicurezza adottate per gestire il nuovo impianto sono inidonee ad impedire danni alla salute degli abitanti in zone limitrofe. Solo a condizioni simili, è possibile evocare un sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Nel caso di specie, in particolare, i ricorrenti adducevano a sostegno della propria legittimazione ad agire la sola vicinanza all’opera autorizzata; con ciò, correttamente, sono andati incontro ad una pronuncia di inammissibilità del giudice di primo grado.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200703272/Provvedimenti/201202460_11.XML


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