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Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2117

di Osservatorio Energia - 11 Maggio 2012
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La Provincia di Latina aveva ottenuto in primo grado l’annullamento di un aggiornamento di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi. Il Consiglio di Stato, in primo luogo, ha ritenuto infondato il ricorso incidentale proposto dalla Provincia, affermando che sussisteva la competenza della Regione a rilasciare il provvedimento in questione, in quanto la costituzione degli a.t.o. (previsti al tempo dall’art. 200 del Codice dell’ambiente e oggi soppressi), non era obbligatoria. In mancanza dell’istituzione di tale figura, permanevano le competenze previste dalla legislazione anteriore, “non essendo ipotizzabile la paralisi dell’esercizio dei poteri, tra l’altro in una materia sensibile come quella dei rifiuti”. In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale, ritenendo fondato il motivo relativa all’inammissibilità delle cesure sollevate in primo grado dalla Provincia, in quanto l’Ente avrebbe dovuto far valere le proprie osservazioni all’interno della procedura di VIA favorevolmente conclusasi. L’azione avverso l’autorizzazione risultava, pertanto, tardiva.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201109257/Provvedimenti/201202117_11.XML


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