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Energie rinnovabiliTAR Puglia, Lecce, sez. I, sentenza breve 10 maggio 2012, n. 821

di Osservatorio Energia - 10 Maggio 2012
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Il TAR Puglia ha annullato l’atto del Comune che vietava la sostituzione di un aerogeneratore già assentito con un altro di minore potenza perché non era stata compiuta una nuova valutazione paesaggistica. A parere del Collegio, che applica le linee guida nazionali sull’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010), la modifica non sostanziale ad un impianto eolico è autorizzabile con Dia (denuncia di inizio attività) e non necessita di nuova autorizzazione paesaggistica.

In particolare, se le opere di rifacimento sono soggette solo a Dia, a maggior ragione lo saranno quelle che comportano una semplice diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria. L’aspetto esteriore dell’impianto eolico non viene a mutare, infatti: per le ridotte dimensioni della nuova struttura e per l’aspetto standardizzato delle pale eoliche, non si richiede una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica, costituendo la precedente valutazione, figurativamente, un cerchio concentrico rispetto a quello che corrisponde alla nuova pala, di dimensioni maggiori rispetto a quest’ultimo. Anche il Piano urbanistico territoriale (PUTT) pugliese, del resto, esclude dalla valutazione paesaggistica le opere che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2012/201200345/Provvedimenti/201200821_20.XML


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