TAR Toscana, sez. I, sentenza 4 maggio 2012, n. 865
Nell’ambito di un giudizio di legittimità sui provvedimenti di aggiudicazione di un contratto d’appalto avente ad oggetto l’affidamento del “servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza del Comune di Pistoia”, il giudice amministrativo toscano ha affermato che tale genere di servizio non è riconducibile alla categoria del servizio pubblico locale, bensì a quella del servizio strumentale reso in favore del Comune appaltante, con conseguente esclusione dell’applicabilità della speciale disciplina prevista dall’ormai abrogato art. 23-bis del D.L. n. 112/2008. Il TAR ha altresì chiarito che la Toscana Energia Green S.p.A., controinteressata al ricorso, in ragione del suo oggetto sociale è una “società multiutiliy a partecipazione mista” non riconducibile “all’ambito delle cosiddette società strumentali, cioè alle società che, configurandosi come longa manus delle amministrazioni pubbliche, operano solo per queste ultime e non per il pubblico”; da ciò deriva la non applicabilità della norma di rigida interpretazione di cui all’art. 13 del D.L. n. 223/2006.