TAR Piemonte, sez. I, sentenza 18 aprile 2012, n. 449
Il Tar Piemonte ha accolto il ricorso proposto da una società avverso il provvedimento di diniego alla costruzione e all’esercizio di una centrale fotovoltaica. Il dissenso era stato motivato con riferimento ad un presunto diniego espresso dall’amministrazione comunale in sede di conferenza di servizi. In realtà, dal verbale della conferenza si evinceva che il Sindaco non aveva espresso un diniego, essendosi limitato a dichiarare la propria impossibilità di esprimersi. Il giudice amministrativo, richiamando i principi espressi nel d.lgs. n. 387/2003, afferma che il dissenso deve essere manifestato in maniera inequivocabile e che per evitare che singole condotte inerti vanifichino la ratio della conferenza di servizi, la mancata espressione definitiva di volontà, salvo limitate eccezioni, deve essere interpretata come assenso all’istanza.