TAR Lazio, Roma, sez. II, sentenza 18 aprile 2012, n. 3553
Secondo il TAR, la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo, deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l’esistenza di un interesse diretto, concreto e personale all’annullamento dell’atto, atteso che, altrimenti, l’impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che l’ordinamento giuridico ha attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa.