TAR Puglia, sez. II, sentenza 16 aprile 2012, n. 689

Il TAR Puglia ha annullato il regolamento provinciale che aumentava il COSAP (Canone Occupazione Aree Pubbliche) per l’occupazione del suolo da parte delle linee elettriche interrate collegate a impianti fotovoltaici.

Secondo la tesi della Provincia resistente, la Società operava secondo logica lucrativa. Per questo motivo, era stata esclusa dall’applicazione del canone forfettario per l’occupazione di suolo pubblico con linee elettriche interrate previsto dall’articolo 63, comma 2, lettera f) DLgs 446/1997 per le aziende di erogazione di pubblici servizi.

Il TAR ha precisato al contrario che il DLgs 387/2003 dichiara l’attività di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili  di “pubblica utilità e pubblico interesse”; di conseguenza, le imprese che svolgono tale attività sono assimilate a quelle che svolgono un’attività strumentale a un pubblico servizio. In quanto tali, esse rientrano nel regime agevolato previsto dal DLgs 446/1997.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/2011/201101055/Provvedimenti/201200689_01.XML