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Convegno sulla liberalizzazione delle attività economiche – Relazione su servizi pubblici e trasporti*

di - 16 Aprile 2012
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*Rielaborazione dell’intervento svolto al convegno “La liberalizzazione delle attività economiche”, Università degli Studi Roma TRE – Facoltà di Economia “Federico Caffè”, 2 Marzo 2012.

È indubbia l’assoluta rilevanza del fenomeno “trasporto” nell’ambito della società civile: da qui l’altrettanto assoluta rilevanza della sua regolamentazione giuridica.
In tal senso e a mero titolo esemplificativo giova ricordare che la stessa Costituzione all’art. 16 fissa il principio della libertà di circolazione (prima parte della Costituzione e quindi diritti fondamentali del cittadino). Pertanto, l’organizzazione di mezzi e beni al fine di esercitare un’attività di trasporto di persone ha valenza costituzionale e assume una valenza profondamente collettiva.
In tale ottica, appare, ictu oculi, la rilevanza di quella forma di trasporto in cui si sostanzia la FERROVIA che da sempre ha svolto e continua a svolgere un ruolo fortemente sociale nel rendere quotidianamente possibile il collegamento tra diverse parti del Paese.
Passando quindi alla regolamentazione giuridica dell’attività di trasporto via ferrovia, assistiamo negli ultimi 15 anni – ma come vedremo a breve in misura determinante in questo ultimo periodo –  ad un profondo mutamento denso di significati:

– Processo di privatizzazione e di liberalizzazione che ha portato sia alla societarizzazione del soggetto erogatore del servizio di trasporto che all’apertura dei mercati ferroviari nazionali.

– Con la L. 32/92 la trasformazione dell’ente pubblico in SpA ma permane il regime concessorio con lo Stato in ragione di un’ancora asserita valenza di natura di servizio pubblico essenziale rivestita dal trasporto ferroviario annoverato dalla L. 146/90 tra quelli svolti in regime di concessione e con concorso economico dello Stato in quanto servizio diretto  a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla sicurezza ed alla libertà di circolazione.

– Con gli anni ‘90 e la riforma comunitaria del mercato ferroviario si à determinata una graduale apertura dei mercati nazionali ed è stato introdotto un regime concorrenziale. Ciò anche al fine (i) di favorire il trasporto su ferro per l’evidente minimo impatto ambientale, (ii) normalizzare i rapporti con lo Stato introducendo forme trasparenti di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico, (iii) conseguire l’autonomia gestionale delle IF dai pubblici poteri e (iv) realizzare la separazione tra il gestore della rete e le IF. In tal senso, la direttiva 91/440 (D.P.R. 277/98) e le direttive 18 e 19 del 1995 (D.P.R. 146/99) attraverso le quali si passa da un regime di natura “concessorio”ad un vero e proprio regime concorrenziale ed aperto sul mercato ovverosia un regime “autorizzatorio” per quanto riguarda il mercato internazionale: 2 titoli abilitativi per esercitare il ruolo di IF nell’ambito degli Stati membri (i) il possesso di una licenza ferroviaria che ciascun stato membro deve rilasciare al richiedente sulla base della dimostrazione del possesso dei requisiti (onorabilità, professionalità, capacità finanziaria, copertura assicurativa, materiale rotabile) e (ii) l’acquisto di una quota di capacità infrastrutturale.

– Con le direttive 12, 13 e 14 del 2001 (poi attuate con il d.lgs. 188/03 in Italia) è stato esteso il regime di licenza ferroviaria anche ai servizi ferroviari nazionali ed è stato previsto il principio dell’accesso equo e non discriminatorio per l’accesso alla rete. Con l’art. 5 della D.L. 70/2000 la licenza anche per il nazionale, così abrogando il regime concessorio di cui al D.L. 333/92. È quindi del 23 maggio 2000 la licenza che il MIT rilascia alla neocostituita Trenitalia S.p.A. Con l’art. 131 della L. 388/2000 viene introdotto il principio di reciprocità. Rimane fuori dagli obblighi comunitari la liberalizzazione del trasporto regionale e locale. Con il d.lgs. 422/97 lo Stato ha trasferito alle Regioni la competenza ad affidare in regime di concessione il servizio previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica (c.d. concorrenza per il mercato).

Appare quindi evidente che il su richiamato excursus normativo che ha portato nell’arco di un breve periodo – specie se si pensa alla più che secolare storia delle FS – ad un profondo e radicale cambiamento ha visto la società Trenitalia S.p.A. repentinamente scendere nell’arena del mercato per affrontare la concorrenza: lo Stato passa da gestore a soggetto che effettua meri controlli e interviene per regolamentare ovvero anche per gestire laddove solo si ritiene che sussistano alcuni servizi ancora rispondenti alla logica del “servizio pubblico”: in tal caso lo Stato interviene perfezionando un c.d. Contratto di Servizio con l’impresa di trasporto ferroviario che riceve – i.e., dovrebbe ricevere – una compensazione dallo Stato per l’espletamento dei c.d. obblighi di servizio pubblico.
Venendo ai giorni nostri, assistiamo ad una decisa ed incalzante ripresa del processo di liberalizzazione in questa prima fase (i c.d. primi 100 giorni) del governo Monti. Ciò costituisce motivo di fiducia affinché si venga a creare un contesto di effettiva sana, equa, equilibrata ed efficiente competizione.
Il c.d. decreto liberalizzazioni (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1) attualmente in fase di conversione, contiene misure volte, da un lato, a creare i migliori presupposti per un contesto competitivo attraverso la prossima costituzione della c.d. Authority dei Trasporti[1] che dovrà sovrintendere e vigilare proprio al fine di far sì che la concorrenza nel settore dei trasporti si sviluppi in modo equo, non discriminatorio e, dunque, corretto; dall’altro, detto decreto apparentemente apre alla concorrenza (ancorché c.d. per il mercato e non nel mercato) il settore c.d. del T.P.L. (trasporto pubblico locale) fissando il principio delle gare per l’affidamento dei relativi servizi ed introducendo anche un incentivo di natura apparentemente economica per quelle Regioni che dovessero accelerare detto processo di apertura ad un potenziale mercato.

Note

1.  I cui principali compiti paiono, allo stato, essere quelli di:
a) garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e alle reti autostradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza esistenti nei singoli mercati dei servizi di trasporto nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei oggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi;
c) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto sovvenzionati o soggetti ad oneri di servizio pubblico;
d) definire il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e dell’infrastruttura;
e) definire gli schemi di bandi di gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle gare. Per il trasporto ferroviario regionale l’Autorità verifica che la disponibilità del materiale rotabile non costituisca un requisito per la partecipazione o fattore di discriminazione tra i partecipanti. L’impresa ha diciotto mesi di tempo dall’aggiudicazione per l’acquisizione del materiale rotabile necessario per lo svolgimento del servizio;
f) definire, nei confronti dell’infrastruttura ferroviaria, i criteri per la determinazione dei pedaggi e i criteri di assegnazione delle tracce e vigila sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell’infrastruttura;
g) per il settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e gli Enti locali gli ambiti del servizio pubblico e le modalità di finanziamento. L’Autorità, inoltre, trascorso un congruo periodo di tempo redige una relazione per il Governo ed il Parlamento sull’efficienza del grado di separazione tra impresa e gestore dell’infrastruttura.

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