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Energie rinnovabiliTAR Toscana, sez. II, sentenza 11 aprile 2012, n. 704

di Osservatorio Energia - 11 Aprile 2012
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Il TAR Toscana fissa i limiti di compatibilità tra la classificazione di una zona come agricola e l’istallazione di un impianto fotovoltaico. Secondo i magistrati, tale previsione di compatibilità non significa che non possano esistere terreni agricoli nei quali l’installazione sia da escludere.  Lo stesso art. 12 del d.lgs. 387/2003 precisa che a tal fine è necessario tener conto delle disposizioni di sostegno nel settore agricolo e per realizzare il suddetto contemperamento il legislatore nazione ha adottato con, D.M. 10 settembre 2010, le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. In virtù di tale atto di indirizzo, la Regione Toscana ha approvato la L.R. 11\2011 secondo la quale nell’ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica si deve tener conto della tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, nonché delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, prevedendo il metodo di individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Nel caso di specie, dunque, il Comune parte in causa, in attesa dell’adozione delle delibere del Consiglio di Giunta che determinassero in via generale le incompatibilità tra alcune aree e la costruzione di impianti come quello progettato dalla Società ricorrente, ha espresso proprie valutazioni circa la necessità di tutelare un’area di particolare pregio naturalistico, con considerazioni che la Provincia ha ritenuto di condividere.

Le suddette valutazioni sono state poi fatte proprie dall’organo consiliare regionale, che con deliberazione 68/2011 ha approvato la perimetrazione delle aree non idonee, aree tra le quali è ricompreso anche il terreno dove dovrebbe essere insediato l’impianto da autorizzare.

Ciò determina le legittimità della scelta operata che sfugge alle censure presentate dalla ricorrente Società e rende insussistenti le doglianze relative alle presunte illegittimità del parere comunale: anche laddove esse potessero essere accolte, non potrebbe essere nuovamente messa in discussione la decisione della Provincia.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2011/201100737/Provvedimenti/201200704_01.XML


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