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Energie rinnovabiliTAR Puglia, sez. I, sentenza 6 aprile 2012, n. 689

di Osservatorio Energia - 6 Aprile 2012
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Il TAR Puglia ha chiarito la portata della norma contenuta nel d.l. n. 105/2010, convertito in l. n. 129/2010, che prevedeva la sanatoria degli impianti a fonti rinnovabili autorizzati con D.I.A. (anziché con Autorizzazione Unica) per soglie superiori a quelle previste dal d.lgs. 387/2003 in base ad una legge regionale di cui fosse successivamente stata dichiarata l’incostituzionalità.

Secondo i magistrati pugliesi, tale D.I.A. sarebbe inefficace ove l’impianto non fosse entrato in esercizio entro il 16 gennaio 2011. La norma prevedeva infatti che solo qualora gli impianti fossero entrati in esercizio entro 150 giorni dall’entrata in vigore della l. n. 129/2010 (appunto il 16 gennaio 2011) la dichiarazione sarebbe stata efficace, così derogando al principio per cui l’incostituzionalità della legge attributiva di un potere amministrativo rende di per sé nulli o inefficaci i provvedimenti che di quel potere fanno applicazione.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2011/201101427/Provvedimenti/201200689_01.XML


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