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Energie rinnovabiliTAR Lombardia, Brescia, sez. II, sentenza 27 marzo 2012, n. 537

di Osservatorio Energia - 27 Marzo 2012
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La controversia sottoposta all’attenzione del TAR Brescia ha ad oggetto la  richiesta formulata da un’impresa artigiana alla Camera di Commercio di ottenere un finanziamento per la costruzione di un impianto fotovoltaico. La domanda non aveva trovato accoglimento per il principio della non cumulabilità dei benefici previsto dall’art. 6, co. 3, d.lgs. 115/2008: in particolare, la Camera di Commercio aveva affermato la non cumulabilità del contributo a fondo perduto con le altre agevolazioni, comprese quelle del conto energia. Tale norma prevede infatti che “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4″.
L’Amministrazione in realtà non prendeva in considerazione proprio tale comma 4, secondo il quale “Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico …”.

A parere del TAR, tra gli incentivi “di diversa natura” rientrano le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. I due contributi sono, dunque cumulabili.

A tal riguardo, il D.M. 6 agosto 2010, che reca la disciplina del Quarto Conto energia, stabilisce che “Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011“.

A sostegno della cumulabilità, la sentenza fa riferimento alla diversa ratio delle due disposizioni, alla diversa natura dei due interventi pubblici e al diverso scopo perseguito nelle due ipotesi (il miglioramento dell’efficienza aziendale in un ottica di sostenibilità dell’impresa, da un lato, e il contributo al perseguimento degli obiettivi posti a livello internazionale in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili, dall’altro).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2011/201100880/Provvedimenti/201200537_01.XML

 


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