Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 marzo 2012, n.1640
La sentenza impugnata annullava la VIA positiva relativa alla costruzione di un impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti (CDR) per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi nel tenimento del comune di Albano Laziale. Inizialmente la Regione aveva reso un parere negativo per la VIA dell’impianto, per ragioni quali l’impatto negativo sull’equilibrio idrogeologico, l’inattendibilità dei dati sull’aumento degli agenti inquinanti nell’aria, la possibile compromissione dei raccolti, il contrasto con la destinazione urbanistica e paesaggistica dell’area, che costituisce zona agricola di rilevante pregio ambientale e paesaggistico. La Regione, tuttavia, aveva omesso il preavviso ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90 al Consorzio interessato, che ha proposto ricorso al TAR. La Regione aveva quindi sospeso la VIA negativa in via di autotutela e successivamente emanato una VIA positiva con prescrizioni, ritenendo superate le ragioni che in precedenza avevano condotto a un giudizio negativo, sostanzialmente in ragione della prevista riduzione del tetto di produttività dell’impianto. La sentenza impugnata aveva riconosciuto diversi profili di criticità in tale determinazione, in particolare nel confronto della VIA positiva con il precedente parere negativo, tra cui la pretermissione degli aspetti relativi all’inquadramento paesaggistico, la contraddittorietà fra il parere favorevole e le criticità, accertate nel medesimo atto, in relazione alla qualità dell’aria e alle modalità di abbattimento delle polveri e l’esagerata rilevanza data alla riduzione della potenza dell’impianto.
Il Consiglio di Stato, invece, ha sottolineato come nel rendere il giudizio di VIA, l’amministrazione eserciti “una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico”, e che, di conseguenza, tutte le censure dei ricorrenti che contrastano il contenuto delle valutazioni discrezionali poste a base del positivo provvedimento definitivo di VIA sono inammissibili.