Consiglio di Stato, sez. III, 15 febbraio 2012, n. 784
Venivano impugnate da Legambiente Nazionale e Legambiente Piemonte alcune determinazioni di compatibilità ambientale della Provincia di Biella relative ad un progetto di riammodernamento di una discarica.
Viene in rilievo la questione della legittimazione della ricorrente Legambiente Piemonte. A riguardo, viene ricordato che la legittimazione spetta non soltanto alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale individuate con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349, ma anche alle articolazioni regionali di tali associazioni, purché rappresentative dell’interesse pregiudicato dall’atto impugnato. La rappresentitatività, nel caso, non poteva essere negata, atteso che ai sensi dello Statuto di Legambiente, art. 24, la rappresentanza in giudizio è attribuita non solo al presidente nazionale, ma anche ai presidenti regionali.