Tar Lombardia, Milano – Sez. III, sentenza 5 marzo 2012, n. 717

La sospensione dei conguagli introdotta dall’AEEG con delibera ARG/gas 114/11, datata 04.08.201 integra una misura sproporzionata, in quanto impone un sacrificio non coerente con il regime tariffario esistente per le imprese del settore dei gas diversi dal gas naturale. Il generico richiamo ad esigenze di opportunità o all’esigenza di evitare il susseguirsi di conguagli verso i clienti finali non valgono a rendere la sospensione dei conguagli adeguata allo scopo perseguito, atteso che il meccanismo dei conguagli, anche successivi, integra un correttivo implicito nel sistema tariffario di riferimento

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2011/201103280/Provvedimenti/201200717_20.XML