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Energie rinnovabiliTar Sardegna, sez. I, sentenza 20 febbraio 2012, n. 135

di Osservatorio Energia - 20 Febbraio 2012
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Secondo quanto statuito dal TAR Sardegna, il Comune può rilevare la violazione dell’art. 27, co. 42, della l. n. 99/09 – il quale subordina l’autorizzazione unica alla disponibilità del suolo da parte del soggetto richiedente – esclusivamente in sede di conferenza di servizi.

Secondo l’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990, infatti, «il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni (…) regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso».

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2011/201100779/Provvedimenti/201200135_01.XML


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