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Energie rinnovabiliTar Abruzzo, Pescara, sez. I, 13 febbraio 2012, n. 73

di Osservatorio Energia - 13 Febbraio 2012
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Secondo il TAR Abruzzo l’interpretazione delle norme sulle riserve naturali deve essere fatta con i consueti canoni interpretativi alla luce della gerarchia dei valori costituzionali, laddove l’interesse alla tutela dell’ambiente prevale sull’interesse economico alla realizzazione dell’iniziativa economica, quale può essere la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il TAR respinge infatti le doglianze dell’impresa ricorrente contro il diniego dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto in un’area esterna ad una riserva naturale regionale. Sebbene le linee guida abruzzesi in relazione al procedimento autorizzatorio dichiarino espressamente come non idonee le zone esterne dei parchi nazionali regionali senza fare riferimento alle zone esterne alle aree naturali protette, i Giudici Amministrativi ritengono logica l’interpretazione che mira a proteggere anche le zone esterne alle suddette aree naturali. In caso contrario si realizzerebbe, infatti, una disparità di trattamento tra i due sistemi di protezione faunistico-ambientale che le linee guida abruzzesi certamente non intendevano perseguire.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Pescara/Sezione%201/2011/201100476/Provvedimenti/201200073_20.XML


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