Tar Veneto, Venezia, sez. II, 25 gennaio 2012, n. 48
Il TAR Veneto annulla il diniego di autorizzazione unica rilasciato dal Comune per la realizzazione di alcuni pannelli fotovoltaici integrati in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il TAR rileva che i suddetti pannelli non aggravano un ipotetico preesistente degrado, ma si pongono come un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo trasforma.
Secondo il Collegio Veneto, infatti, il parere sfavorevole e vincolante della Soprintendenza, che aveva dato luogo al diniego dell’autorizzazione unica impugnato, risulta viziato da travisamento e difetto di motivazione perché fondato sul postulato che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per l’ambiente circostante, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni: ciò che, viceversa, secondo ragionevolezza ed esperienza, non si può affermare per la gran parte degli stessi – ormai diffusamente presenti sul territorio, e largamente incentivati dalle leggi statali e regionali. La presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione e formanti corpo con esso, è insignificante in un contesto quale quello del caso di specie, tanto più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante.