Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24 gennaio 2012, n. 294
La questione nasce nell’ambito di una pregressa vicenda di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel. Una di queste, l’Impresa Elettrica D’Anna & Bonaccorsi s.n.c., propone ricorso per la riforma di una precedente sentenza del Consiglio di Stato, deducendo un errore di fatto dovuto alla mancata considerazione, da parte del giudice, di un elemento oggettivo nel calcolo del valore dell’aliquota. Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile la richiesta della ricorrente, ritenendo che il preteso profilo di erroneità non attiene all’omessa assunzione di un elemento di fatto, perfettamente conosciuto dal giudice, ma ad una valutazione di tale fatto difforme rispetto alle pretese della ricorrente.