TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 17 gennaio 2012, n. 140

Il TAR ha respinto il ricorso proposto da una società italiana che svolge attività di commercializzazione di energia elettrica avverso il provvedimento con il quale l’AEEG le irrogava una sanzione pecuniaria per non aver provveduto all’acquisto della quota di certificati verdi necessaria al fine di adempiere agli obblighi nazionali e comunitari in materia di rinnovabili.

La società motivava l’inottemperanza affermando di aver acquistato da una società elvetica un dato quantitativo di energia proveniente da fonte rinnovabile.

Il TAR ha però precisato che – per quanto concerne l’energia proveniente da paesi extracomunitari – l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 subordina l’esenzione dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello stato estero da cui l’elettricità viene importata. Nel caso di specie, nell’anno 2005, Italia e Svizzera non avevano ancora stipulato l’apposita convenzione (intervenuta soltanto nel 2007).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2011/201100830/Provvedimenti/201200140_01.XML