Corte europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 10 gennaio 2012, n. 30765/08
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato una violazione da parte dell’Italia dell’art. 8 della Convenzione. I ricorrenti sostenevano che lo Stato italiano, non avendo adottato le misure necessarie per garantire il funzionamento del servizio di raccolta pubblica dei rifiuti e applicando politiche amministrative e legislative inadeguate, aveva nociuto gravemente all’ambiente nella loro Regione e messo in pericolo la loro vita e la loro salute così.
Secondo la Corte, l’incapacità prolungata delle autorità italiane di garantire il buon funzionamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ha effettivamente violato il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e la casa, in violazione dell’articolo 8 della Convenzione nel suo aspetto sostanziale.
Non rileva, infatti, la circostanza per cui le autorità italiane avessero affidato a terzi la gestione del servizio, né le circostanze invocate dallo Stato italiano (tra cui la presenza di criminalità organizzata) possono essere considerate come forza maggiore.
Le autorità pubbliche, secondo i ricorrenti, avevano anche omesso di informare le parti interessate dei rischi legati alla residenza nella zona inquinata. Su tale aspetto, tuttavia, la Corte non ha ritenuto esservi una violazione dell’art. 8, in quanto sono stati pubblicati degli studi in materia, commissionati dalla Protezione civile.