TAR Sicilia, Catania, sez. I, sentenza 30 dicembre 2011, n. 3219
Il TAR ha riconosciuto la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela del precedente parere favorevole reso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali all’interno della conferenza dei servizi. Tale provvedimento, infatti, risulta adottato nel rispetto dei requisiti imposti dall’art. 21nonies della legge n. 241/1990, tenuto anche conto che nel caso in esame i lavori per la realizzazione dell’impianto non erano stati avviati e che la giurisprudenza amministrativa interpreta gli art. 139 e 146 D. Lgs. n. 42/2004 nel senso che il sopravvenuto vincolo paesaggistico è opponibile nei confronti di interventi non ancora iniziati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2010, n. 3851).