TAR Piemonte, Torino, sez. I, sentenza 21 dicembre 2011, n. 1340
Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto da una serie di persone fisiche che affermavano essere sia “cittadini residenti” e/o lavoratori nell’area interessata dall’impianto sia abitanti di “luoghi limitrofi”. Il Tribunale, dopo aver ricordato che la legittimazione a ricorrere presuppone che si possa vantare una posizione qualificata e di stabile collegamento (c.d. vicinitas) con l’area interessata dall’azione amministrativa, ha rilevato che nel caso di specie i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova della propria condizione. In particolare, non avevano indicato il luogo, la via, il numero civico della propria residenza o del proprio luogo di lavoro; né avevano prodotto in giudizio i titoli di proprietà degli appartamenti o i certificati di residenza.
Parimenti, il TAR ha negato la legittimazione del Comitato ricorrente, che non aveva fornito nessuna prova in merito: i) al carattere non occasionale o strumentale della proposizione dell’impugnativa; ii) allo stabile collegamento col territorio, consolidatosi nel tempo; iii) alla rappresentatività della collettività locale di riferimento.