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Energie rinnovabiliCorte di Giustizia, sez. VIII, sentenza 21 dicembre 2011

di Osservatorio Energia - 1 Gennaio 2012
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La definizione del bioetanolo, che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, deve essere interpretata nel senso che essa include tutti quei prodotti ricavati dalla biomassa e che presentano un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, una volta che sono messi in vendita come biocarburante per trasporti.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117188&pageIndex=0&doclang=it&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=1397132


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