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Consiglio di Stato sez. VI, 27 dicembre 2011 n. 6837

di Osservatorio Energia - 27 Dicembre 2011
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Secondo la previsione dell’art. 2, comma 141, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), a far data dal 1° gennaio 2007 il valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lett. b), del provvedimento CIP n. 6/1992 è determinato dall’AEEG “tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale”.

E’ pertanto illegittima, perché in contrasto con tale previsione, la delibera dell’AEEG che ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile rinvia a clausole di salvaguardia.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201005626/Provvedimenti/201106837_11.XML


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