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Energia elettricaSentenza 22 dicembre 2011, n. 339

di Osservatorio Energia - 22 Dicembre 2011
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La Corte ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni censurate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione dell’art. 117 della Costituzione sotto diversi profili. in particolare, secondo quanto statuito dalla Corte, l’aver previsto una competenza regionale all’individuazione dei requisiti concernenti le procedure di gara di cui all’art. 12, 2° co. del D. lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (concessione di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico), contrasta con il riparto di competenze legislative previsto dall’art. 117, in quanto la “materia” della tutela della concorrenza è demandata alla competenza esclusiva dello Stato.

La Corte peraltro rileva come, a seguito di una precedente pronuncia (sent. 383/2005), il legislatore statale abbia introdotto un sistema di individuazione di tali requisiti che, mediante la partecipazione di Ministero per lo sviluppo economico, Ministero dell’Ambiente e Conferenza unificata, pondera la necessità di assicurare un potere specifico agli organi dello Stato (chiamati ad assicurare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica come l’energia idroelettrica) e la necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni.


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