CGAR Sicilia, ordinanza 19 dicembre 2011, n. 1024
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia dichiara, preliminarmente, la natura regolamentare delle Linee Guida della Regione contenute nel P.E.A.R.S. e l’applicabilità delle stesse ai procedimenti autorizzatori in corso, sulla base di quanto analogamente disposto per le Linee guida statali (D.M. 10.9.2010).
Tuttavia, passando ad esaminare l’intervenuta l.r. 12.5.2010, n. 11, il cui art. 105 rinvia in modo recettizio alle suddette Linee Guida e al medesimo P.E.A.R.S., il giudice sostiene che, per questa via, i due atti risultino sostanzialmente legificati. Il CGA richiama, sul punto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale che fa riferimento alle cd. leggi provvedimento, volte a legiferare scelte di regola spettanti all’amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo viene, in tale modo, escluso.
La questione è stata portata all’attenzione della Corte Costituzionale, vertendo ormai non più sulla delibera di giunta contenente il Piano Energetico e le Linee Guida, ma direttamente sull’art. 105 citato.
In particolare, il CGAR ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 3 e 117 commi secondo e terzo della Costituzione nonché con l’art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia – relativa all’art. 105 della l.r. 11/2010 di legificazione delle Linee Guida al P.E.A.R.S., nella parte in cui esse prevedono:
– alla lettera d) del punto 2, l’obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione della compagnia di assicurazione sulla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica all’ente gestore di rete;
– al punto 10, l’obbligo per il soggetto autorizzato di rilasciare, anteriormente all’inizio dei lavori e pena l’inefficacia dell’autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione;
– al punto 21, che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW debbano essere realizzati ad una distanza reciproca non inferiore a 10 KM o, comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione.
http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CGA_201101024_SE.doc