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Energie rinnovabiliTAR Veneto, Venezia, sez. II, sentenza 14 dicembre 2011, n. 1827

di Osservatorio Energia - 14 Dicembre 2011
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Il TAR Veneto ha dichiarato l’illegittimità della delibera comunale di approvazione delle modifiche alle n.t.a. del p.r.g., che, nell’individuare gli ambiti zonali comunali in cui permettere l’istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, limitava arbitrariamente l’istallazione dei pannelli non integrati ad alcune aree.

Il Tribunale sottolinea che, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 22 gennaio 2010, n. 10 (Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto), tali impianti, con potenza non superiore a 20 kW, non siano soggetti a VIA, richiedendo una semplice DIA (attualmente SCIA).

Su queste basi, il TAR desume una presunzione di marginalità delle suddette opere quanto ad incidenza sul territorio. Di conseguenza, una previsione di piano che le vieti potrà riguardare solo ambiti puntuali e dovrà avere una precisa giustificazione, particolarmente dettagliata ualora coinvolga aree in z.t.o. agricole e non sottoposte a vincoli ambientali.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%202/2010/201001533/Provvedimenti/201101827_01.XML


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