Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24 novembre 2011, n. 6221
E’ necessario espletare la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) per un impianto di produzione di conglomerato bituminoso che vuole variare, potenziandola, la sua attività di recupero di rifiuti. Tale variazione, infatti, integra una “modifica sostanziale” ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Né può ritenersi che un siffatto impianto non costituisca un impianto di recupero di rifiuti in senso proprio, ma piuttosto un “impianto industriale”, infatti, secondo il Consiglio di Stato, “ciò che rileva è l’aspetto sostanziale della questione (utilizzazione di rifiuti) e non già i meri elementi definitori”.