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TAR Campania, Salerno, sez. I, sentenza 19 novembre 2011, n. 1852

di Osservatorio Energia - 19 Novembre 2011
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Il TAR Campania conferma l’orientamento giurisprudenziale teso ad affermare l’illegittimità dell’ordine di rimozione ex art. 192 Cod. amb. emesso nei confronti di un soggetto nei confronti del quale non sia riscontrabile un profilo soggettivo di dolo o di colpa. Ciò vale anche per l’ente gestore della strada (ANAS s.p.a), con riguardo ai rifiuti non pericolosi abbandonati in prossimità dell’area stradale;  non può ritenersi sufficiente una generica culpa in vigilando di simile soggetto.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%201/2009/200900714/Provvedimenti/201101852_01.XML


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