TAR Toscana, sez. II, sentenza 18 novembre 2011, n. 1766
In via preliminare, il TAR Toscana rigetta l’eccezione per cui la competenza fosse da attribuire funzionalmente al TAR Lazio, poichè le caratteristiche del combustibile utilizzato per l’alimentazione di un impianto di produzione di energia elettrica non mutano la natura del procedimento e le finalità per quali il provvedimento conclusivo viene emesso dall’Amministrazione. Pertanto, la circostanza che parte, anche preponderante, del materiale impiegato dall’impianto fosse costituito da rifiuti, non comporta che la controversia sia assimilabile a quelle concernenti la gestione del ciclo dei rifiuti. Essa è, piuttosto, sussumibile fra quelle in materia di impianti di generazione di energia elettrica che, ex art. 135, co. 1, lett. f), sono attribuite alla competenza esclusiva del TAR Lazio solo se riguardanti centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW.
Nel merito, il TAR Toscana ha ritenuto che la circostanza che l’impianto in questione, inizialmente individuato nel progetto come centrale elettrica funzionante a biomasse, si fosse trasformato nel corso del procedimento in un vero e proprio inceneritore (in ragione delle sue caratteristiche funzionali e del combustibile utilizzato per la produzione di energia), costituisca una variazione sostanziale che conduce ad un progetto sensibilmente diverso da quello iniziale. Pertanto, è necessaria l’acquisizione di una nuova VIA. L’invalidità del provvedimento con cui è stata concessa la VIA determina, inoltre, la caducazione della successiva AIA.