TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenze 10-13 novembre 2011, n. 2710 e 27 13
Il potere di interpretazione autentica, in quanto idoneo ad introdurre ex tunc nell’ordinamento nuovi precetti, sia pur ricavabili da tenore letterale di preesistenti disposizioni, si ritiene generalmente riservato al legislatore per il quale la retroattività della disciplina adottata, al di fuori del diritto penale, non costituisce un limite. Per i regolamenti adottati dalla p.a. vige, un generale divieto di retroattività che preclude l’esercizio del potere di interpretazione autentica. Per tale ragione, è illegittima la delibera dell’AEEG n. 85 del 2010 avente ad oggetto l’interpretazione autentica della deliberazione n. 229 del 2001 in materia di rateizzazione dei conguagli tariffari.