Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

La responsabilità delle banche in Italia ai sensi del D.Lgs. 231\2001

di - 11 Novembre 2011
      Stampa Stampa      

L’interpretazione del secondo comma dell’art. 5 inoltre pone anche altre due questioni: chiedersi se sia possibile concepire un reato senza intervento della persona giuridica e domandarsi quale sia la disciplina applicabile nel caso di intervento di più persone fisiche individuate. La prima ipotesi è generalmente individuata nel concetto di “cultura di impresa” in base alla quale, come espresso nella Relazione Ministeriale[33], non è possibile l’identificazione della persona fisica intervenuta. La seconda ipotesi invece attiene alla situazione nella quale l’illecito sia stato commesso da più persone, circostanza che comunque pare essere esclusa dal dettato della norma. Si è già detto che, qualora il reato sia stato commesso esclusivamente da una persona fisica, deve essere punita solo quella che ha commesso il “fatto più grave”. Resta da capire cosa si intenda per fatto più grave.
L’analisi comparata delle due diverse normative dimostra che, a differenza della legge belga, la disciplina italiana ruota intorno al concetto di modello organizzativo idoneo alla prevenzione dell’illecito, la corretta elaborazione ed osservanza del quale consente all’impresa di non impegnare la responsabilità prevista dal Decreto; non vi è dunque una trasposizione precisa della struttura della responsabilità penale delle persone fisiche. Il Belgio invece non conosce l’esperienza dei modelli organizzativi[34] e si caratterizza per la scelta, operata nell’art. 5 c.p., di modulare più strettamente agli enti la struttura tipica dell’illecito penale delle persone fisiche[35]. Viceversa, su un aspetto il nostro Decreto ha senza dubbio una portata maggiore: nell’ordinamento belga non esiste nulla di simile all’art. 8 del Decreto il quale prevede la possibilità che l’ente sia responsabile anche se l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile. Anzi, l’ordinamento belga si pone agli antipodi di una tale concezione, prevedendo in maniera specifica la necessaria identificabilità del soggetto che commette l’illecito nell’interesse o a vantaggio della società. Va dunque registrata, da questo punto di vista, una portata maggiore della norma italiana[36].
I recenti casi giurisprudenziali in Belgio, oltre a rappresentare un caso di applicazione concreta della disciplina della responsabilità delle persone giuridiche a norma dell’art. 5 del Codice penale, hanno inoltre messo in luce un’altra importante tendenza, quella al trasferimento di competenze alle autorità di supervisione. Lo svolgimento del processo a carico di Citibank in Belgio, ad esempio, ha mostrato che l’intervento dell’autorità di supervisione (la CBFA[37] si è rivelato fondamentale sia nella fase delle indagini sia in quella del dibattimento vero e proprio. Va infatti segnalato che è stato proprio sulla scorta di un’indagine della CFBA sull’attività di Citibank che ha avuto origine l’inchiesta penale della magistratura belga. La sentenza di primo grado del Tribunale di Bruxelles a carico di Citibank e di alcuni suoi dirigenti prende in considerazione un’attività commissiva posta in essere da un istituto di credito attraverso soggetti facenti parte del vertice dell’organigramma societario. La condotta posta in essere dalla banca belga ha rappresentato il frutto di una vera e propria politica societaria finalizzata, rispetto ai fatti contestati, alla commissione di azioni illecite in violazione delle norme sulla tutela e sul corretto funzionamento del mercato del credito soprattutto in danno ai risparmiatori che avevano acquistato obbligazioni garantite da Citibank. Dalla sentenza citata emerge con chiarezza il ruolo decisivo svolto dall’autorità di supervisione belga nell’accertare le violazioni alle norme in materia di corretto funzionamento del mercato del credito. La CBFA attraverso relazioni ed interventi, anche in sede processuale, ha fornito un importante aiuto all’attività svolta dal tribunale nell’accertamento degli illeciti contestati.

6. In conclusione, anche alla luce del confronto con la legislazione belga, e visto il ruolo decisivo svolto dall’idoneità del modello organizzativo in Italia, la valutazione delle caratteristiche della responsabilità degli enti e delle banche in Italia dipende dal modo in cui la nostra giurisprudenza di legittimità interpreterà il concetto di idoneità del modello. I criteri che individuerà la Corte di Cassazione saranno decisivi per potenziare oppure ridurre sensibilmente la portata del Decreto anche nei confronti dell’attività delle banche. Se la giurisprudenza farà prevalere un’interpretazione restrittiva del concetto di idoneità del modello, non solo sarà ridimensionata la portata applicativa del Decreto stesso ma il profilo della volontarietà delle condotte dell’ente diventerà secondario rispetto al concetto di idoneità che invece assumerebbe il ruolo principale. Una tale interpretazione allontanerebbe la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 da una natura di tipo penale. Al contrario, se la Corte dovesse individuare dei criteri interpretativi più ampi per l’idoneità del modello, il Decreto si configurerebbe allora come il veicolo dell’estensione della responsabilità penale alle persone giuridiche in un’ampia gamma di fattispecie, vale a dire in tutti quei casi in cui un atto illecito sia stato commesso nell’interesse dell’ente anche a prescindere dall’individuazione e dall’imputabilità della persona fisica che ha agito per conto di esso.

Bibliografia

–       AAVV. (a cura di G. Lattanzi), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Milano, 2008.
–       N. Abriani, Dal caso Parmalat alle nuove regole a tutela del risparmio, in Le Società, n. 3, 2004.
–       Th. Afschrift – V.A. De Brauwere, Manuel de droit penal financier, Bruxelles, 2001.
–       B. Bilquin, A. Braem, Responsabilité des personnes morales, Droit pénal et procedure pénale, Malines, Kluwer, 15 febbraio 2003.
–       L. D. Cerqua, Applicabilità del D. Lgs. 231/2001 alle società estere operanti in Italia, in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, Milano, 2009.
–       R. Costi, L’ordinamento bancario, Bologna, 2007.
–       C. De Maglie, L’etica e il mercato : la responsabilità penale delle società, Milano, 2002.
–       G. De vero-G. Panebianco, Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti europee, Torino, 2007.
–       P. Hamer – S. Romaniello, La responsabilité des personnes morales. La Loi du 4 mai 1999, Diegem, 1999.
–       AIBE, Linee Guida dell’Associazione fra le banche estere in Italia per l’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lg. 231/2001, 2010.
–       C. Mancini, Riflessioni in tema di composizioni dell’organismo di vigilanza, in Rivista 231, N. 2, 2009.
–       R. Riz, Diritto penale e diritto comunitario, Padova, 1984.
–       P. Santella, Prospettive del diritto societario europeo, in Rivista di diritto societario, n. 4, 2010.
–       E. Scaroina, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, Milano, 2006.

Note

33.  Rapport de Commission de la Justice de la Chambre, Doc. Parl., Camera, sess. Ord. 1998-1999, n. 2093/5. pg. 21.

34.  Fatta eccezione per alcuni documenti di indirizzo pubblicati dall’Autorità belga di vigilanza bancaria (Commission Bancaire, Financière et des Assurance) che raccomandano agli istituti di raccolta e gestione del credito l’adozione di meccanismi di controllo interno finalizzati alla prevenzione dei reati tipici dell’attività bancaria. Il loro contenuto ricorda in molti punti quello dei modelli organizzativi ma risulta difficile un’ulteriore equiparazione soprattutto perché si tratta di adempimenti previsti da una Circolare e dunque frutto di una fonte di rango secondario, subordinata alla legge. V. Circulaire CBFA PPB-2007-6-CPB-CPA relative aux attentes prudentielles de la CBFA en matière de bonne gouvernance des établissements financiers.

35.  Per un esame completo del meccanismo del cumulo delle responsabilità e sull’art. 5 del Codice penale belga in genere vedi A. Masset, La responsabilité pénal dans l’entreprise, in Guide Juridique de l’entreprise, éditions juridiques Belgique, 2001.

36.  La giurisprudenza di legittimità belga ha inoltre ribadito la necessità di adattare la generale disciplina della responsabilità degli enti all’attività bancaria, confermando anche in questo Paese le specificità degli enti creditizi. In particolare v. Cass., 12 giugno 2007, N° P.07.0246.N.

37.  http://www.cbfa.be/eng/links/li.asp

Pagine: 1 2 3 4


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy