Corte di Giustizia, sentenza 10 novembre 2011, C-212/09

La Corte ha ritenuto illegittima, per violazione degli incombenti che gravano sugli stati membri ai sensi degli artt. 43 e 56 CE, per aver creato, nel contesto della privatizzazione della GALP Energia SGPS SA –società che garantisce l’approvvigionamento energetico all’interno dello stato-, azioni privilegiate detenute dallo Stato stesso (sebbene ormai socio di minoranza) che conferiscono diritti speciali, segnatamente il diritto di designare il presidente del consiglio di amministrazione, il diritto di veto sulle delibere che autorizzano operazioni di una certa rilevanza della società.