TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 8 novembre 2011, n. 2666
Le tariffe, attenendo ad un servizio, devono assicurare un margine di equo profitto sicchè è da ritenere legittima una loro determinazione con effetti retroattivi qualora la loro prestazione si fondi su un doveroso rilevamento dei costi desunti dal consuntivo degli anni precedenti.
Ne deriva, pertanto, che la variazione tariffaria, per essere idonea a garantire la copertura dei costi e quindi la stessa remuneratività del prezzo, deve avere decorrenza non dalla data del provvedimento che ne accerta la congruità, ma dalla data d’inizio dell’esercizio sul cui consuntivo sono calcolati i costi presi a base della tariffa stessa.