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TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sentenza 4 novembre 2011, n. 1515

di Osservatorio Energia - 4 Novembre 2011
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E’ doverosa una valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative, nella considerazione che il primo comma dell’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 ricollega l’esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga sanzione per l’ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 24/3/2011 n. 1795). Da ciò discende che solo la sussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall’art. 38 citato comporta, “ope legis”, l’effetto espulsivo.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2011/201100581/Provvedimenti/201101515_01.XML


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