Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27 ottobre 2011, n. 5740
Il comportamento della stazione appaltante – che prima applica le regole della lettera d’invito per poi correggersi applicando i pesi indicati nel bando – determina uno stato di incertezza e di turbativa al corretto ed uniforme svolgimento della procedura di selezione, con conseguente violazione dei principi di correttezza, pubblicità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti di cui agli articoli 2, 64 e 67 del codice dei contratti pubblici. Sebbene, infatti, sotto il profilo interpretativo, il contrasto tra bando e lettera d’invito vada risolto in base alla prevalenza del primo, quale lex specialis della selezione concorsuale (Cons. St. Sez. V, 29.3.2004, n. 1660, che richiama il parere della Sez. II, n. 149 del 7 marzo 2001), ciò non toglie che la difformità tra i due atti – indipendentemente dai motivi che abbiano indotto l’Amministrazione alla modifica delle prescrizioni nella lettera d’invito – sia idonea, in concreto, a pregiudicare l’imparzialità e l’applicazione uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti.