Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18 ottobre 2011, n. 5553

E’ legittimo un bando di gara che, pur non indicando l’entità del rimborso da corrispondere al gestore uscente, ne stabilisca espressamente i criteri di determinazione. L’art. 24, comma 4, del D.l.vo n. 93/11 va infatti interpretato nel senso della sufficienza dell’indicazione dei criteri di computo del valore di rimborso senza necessità dell’indicazione di una cifra puntuale.

Il contenzioso relativo all’esatta definizione del credito pecuniario vantato dal gestore uscente, in caso di contrasto tra stima dell’amministrazione e rivendicazione del gestore, rimane in ogni caso estraneo all’oggetto della procedura ed al conseguente sindacato del giudice amministrativo.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201107476/Provvedimenti/201105553_11.XML