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TAR Toscana, sez. II, sentenza 5 ottobre 2011, n. 1443

di Osservatorio Energia - 5 Ottobre 2011
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Con la sentenza in epigrafe il giudice rileva l’illegittimità del provvedimento di rimozione di rifiuti abbandonati adottato dal Dirigente del servizio tecnico comunale. Poiché la competenza ad emettere l’ordine di rimozione in parola nel quadro normativo vigente appartiene al sindaco, è inequivocabile la sussistenza di un vizio di incompetenza nel caso di specie. Se è pur vero, infatti, che nel vigore del D.Lgs. n. 22/97 tale potere rientrava nelle attribuzioni dirigenziali, è anche vero che con l’entrata in vigore dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, norma speciale sopravvenuta, tale funzione è stata attribuita al sindaco; questi, oggi, è pertanto l’unico organo competente in materia.

 D’altra parte, il giudice ritiene non persuasiva la ricostruzione della ricorrente laddove lamenta come non sia stata adeguatamente provata la sua responsabilità in ordine all’abbandono. Il giudice rileva che la comprovata appartenenza anche di solo una porzione dei rifiuti in capo al soggetto è sufficiente per riconoscere presuntivamente la sussistenza a carico dello stesso di una responsabilità concorsuale omissiva nella condotta omissiva altrui. Ciò in ragione della violazione colposa degli obblighi di sorveglianza nascenti dalla posizione qualificata di garanzia connessa alla veste di produttore dei rifiuti e dalla titolarità, ancorché non esclusiva, del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere. Tale posizione – è sottolineato dal giudice – è sorretta in termini generali dalla previsione dell’art. 188, D.Lgs. n. 152/2006 che, in ossequio al principio «chi inquina paga», sancisce la responsabilità del produttore e detentore iniziale dei rifiuti per l’intera catena di trattamento degli stessi e fa discendere l’esonero della responsabilità solo dal conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta o a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento. Ipotesi che nel caso di specie non si sono verificate. Il ricorso, dunque, è accolto limitatamente al rilievo dell’incompetenza dell’organo procedente.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2010/201001089/Provvedimenti/201101443_01.XML

 


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