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Energie rinnovabiliTar Puglia, Lecce, sez. I, 29 settembre 2011, n. 1670

di Osservatorio Energia - 29 Settembre 2011
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La realizzazione di impianti a fonti rinnovabili non può essere subordinata al consenso preventivo del Comune in cui tali impianti devono essere realizzati.

Osserva al riguardo il collegio come le stesse linee guida statali del 10 settembre 2010, nonché la giurisprudenza amministrativa e quella costituzionale, hanno avuto modo di affermare che il procedimento per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, o comunque l’esito favorevole dell’istanza, non può essere in alcun modo condizionato da qualsivoglia atto di assenso o di gradimento da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto. In altre parole non si può ritenere indispensabile a tal fine la deliberazione favorevole del Consiglio comunale

Su tali basi, il TAR Puglia ha rigettando le doglianze di un Comune che chiedeva l’annullamento di una autorizzazione unica rilasciata per un impianto a biomassa senza che fosse stata acquisita, prima del procedimento, delibera favorevole del Comune medesimo.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2010/201001813/Provvedimenti/201101670_01.XML


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