TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza 28 settembre 211, n. 1696
Il TAR Sicilia riconosce le finalità acceleratorie del termine previsto dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Detto termine, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso del suo inutile spirare, essendo posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa. Qualora sull’istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento dall’Amministrazione, positivo o negativo, non varrà distinguere fra mera inerzia e lungaggini procedimentali.