Il Giudice amministrativo della Regione Sicilia afferma la non sovrapponibilità degli scopi del Piano Paesaggistico Regionale con la disciplina del Dlgs 387/2003, il quale fa espresso divieto alle Regioni di individuare aree non idonee per realizzare gli impianti a fonti rinnovabili, se non dopo l’emanazione delle Linee guida nazionali (all’epoca dei fatti non emanate). Dunque tale Piano non può disciplinare la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili andando in contrasto con l’articolo 12, Dlgs 387/2003, limitandosi a prevedere differenti livelli di tutela per determinate zone.