Tar Sicilia, Catania, sez. I, 15 settembre 2011, n. 2245
Il Giudice amministrativo della Regione Sicilia afferma la non sovrapponibilità degli scopi del Piano Paesaggistico Regionale con la disciplina del Dlgs 387/2003, il quale fa espresso divieto alle Regioni di individuare aree non idonee per realizzare gli impianti a fonti rinnovabili, se non dopo l’emanazione delle Linee guida nazionali (all’epoca dei fatti non emanate). Dunque tale Piano non può disciplinare la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili andando in contrasto con l’articolo 12, Dlgs 387/2003, limitandosi a prevedere differenti livelli di tutela per determinate zone.