TAR Puglia, Lecce, sez. I, sentenza 14 settembre 2011, n. 1601

Una società che gestiva un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi aveva presentato istanza per l’autorizzazione ad accettare in discarica rifiuti aventi una concentrazione di eluato (un liquido inquinante) fino a tre volte superiore ai valori indicati nel D.M. 3 agosto 2005. L’istanza è stata accolta solo per una parte delle tipologie di rifiuti richiesti. Il ricorso è fondato perché, in base alle risultanze dell’istruttoria, la deroga poteva essere concessa per tutte le tipologie di rifiuti.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%201/2010/201001578/Provvedimenti/201101601_01.XML