TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, sentenza 14 settembre 2011, n. 302
La fattispecie di cui all’art. 192 del d.lgs. 152/2006 (divieto di abbandono dei rifiuti) è stata strutturata dal legislatore in termini soggettivi: l’autorità amministrativa può ordinare la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi solo se sia accertata la presenza di una condotta colpevole del proprietario dell’area (o dei titolari di diritti reali o personali di godimento). Nel caso di specie, una società aveva acquisito un ramo d’azienda e una parte dell’area su cui insisteva l’impianto di frantumazione di inerti di questa, ma, secondo il TAR Parma, tali circostanze in sé non provano la responsabilità della stessa nello sversamento di limi sul terreno in questione. Secondo il TAR, infatti, “L’amministrazione è incorsa (…) in un macroscopico difetto di istruttoria e di motivazione”, in quanto non ha considerato che la porzione di terreno occupata dall’azienda era lontana e separata rispetto a quella in cui erano stati rinvenuti i limi e che il suo impianto ha un sistema di riciclo che consente il recupero anche degli inerti che provengono dal ciclo produttivo: “ciò avrebbe dovuto condurre l’amministrazione a motivare in modo particolarmente pregnante – il che non è avvenuto – in ordine all’attribuzione della responsabilità per l’inquinamento in capo alla ricorrente”. Pertanto, il ricorso avverso l’ordinanza di rimozione è stato accolto.