Decreto legge 13 agosto 2011, n.138
L’articolo 7 del decreto-legge modifica alcune disposizioni che riguardano misure fiscali per i settori petrolifero, del gas e dell’energia elettrica.
Le nuove disposizioni:
a) diminuiscono la soglia del volume di ricavi nei casi di reddito imponibile superiore a 1 milione di euro;
b) ampliano il novero delle attività energetiche cui si applica la citata maggiorazione;
c) eliminano l’esenzione dall’applicazione dell’addizionale Ires precedentemente previste per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse, solare-fotovoltaica, eolica);
d) incrementano dal 6,5% al 10,5% l’addizionale Ires, da applicarsi nei tre esercizi finanziari successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010;
e) confermano il divieto di traslazione dell’onere sui prezzi/tariffe al consumo la cui vigilanza è posta in capo all’Autorità.