Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011
L’art. 7 del decreto ha:
a) diminuito la soglia del volume di ricavi oltre la quale si applica la maggiorazione d’imposta (da 25 M€ a 10 M€) nei casi di reddito imponibile superiore a 1 milione di euro;
b) ampliato il novero delle attività energetiche cui si applica la citata maggiorazione ricomprendendo anche le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, trasporto del gas e le attività di distribuzione sia del gas che dell’energia elettrica;
c) eliminato l’esenzione dall’applicazione dell’addizionale Ires precedentemente previste per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse, solare-fotovoltaica, eolica);
d) incrementato dal 6,5% al 10,5% l’addizionale Ires, da applicarsi nei tre esercizi finanziari successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010;
e) confermato il divieto di traslazione dell’onere sui prezzi/tariffe al consumo la cui vigilanza è posta in capo all’Autorità.
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D492B74F-D788-4EDF-A491-41F8CB3B9C83/0/20110813_DL_138.pdf